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IC MAGAZINE

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N°    3      Del   20/11/2002

TEMPO DI CAMBIAMENTI: VARATA LA NUOVA NORMATIVA FISCALE




LE NUMEROSE NOVITÀ INTRODOTTE POTRANNO INFLUIRE IN MODO RILEVANTE SULLE SCELTE FISCALI DI AZIENDE E INVESTITORI. Ancora una volta la normativa fiscale romena è stata rivista in molte sue parti. La legge 414 del 26 giugno 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello stato romena del 27.06.02), apporta infatti numerose novità, alcune delle quali potranno, a giudizio degli esperti, influire in modo rilevante sulle scelte fiscali delle aziende e degli investitori. Una premessa è necessaria. La nuova legge 414 entra in vigore il 1° luglio 2002 e, di fatto taglia a metà l´anno fiscale: fino alla data del 30 giugno 2002 il risultato fiscale sarà determinato sulla base delle disposizioni precedenti; a partire dal 1° luglio, invece, dovranno essere seguite le nuove norme. Entrando nel dettaglio del provvedimento, è utile innanzi tutto osservare che, in materia di aliquote fiscali relative all´utile d´esercizio, l´aliquota ordinaria rimane pari al 25%. Dal 1° gennaio 2003 invece, l´aliquota agevolata del 6% applicabile sulla quota utile derivante dalle esportazioni dei beni e servizi, crescerà al 12,5% per allinearsi al 25% il 1° gennaio 2004. Le società che svolgono la loro attività nelle zone libere, sono invece soggette ad un´aliquota fiscale del 5% fino al31 dicembre 2004 (non è specificato cosa accadrà successivamente). Le aziende che sono già attive all´interno delle zone libere e che hanno investito almeno 1.000.000 USD, beneficiano dell´esenzione dall´imposta sui redditi ancora per 5 anni a condizione che per l´intero periodo non sia modificata la struttura societaria. Infine, le società che svolgano la propria attività all´interno delle cosiddette zone depresse, sembrano invece soggette alle aliquote ordinarie (un tempo oggetto di esenzione totale dalle imposte sui redditi per massimo 10 anni), a meno che non abbiano ottenuto il relativo certificato di investitore prima del 1° luglio 2002. Circa la determinazione del risultato d´esercizio si può osservare quanto segue. Il reddito imponibile viene calcolato a partire dall´utile contabile cui devono essere apportate le variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del fatto che siano presenti costi indeducibili o ricavi non imponibili. In cosa consistono principalmente queste voci ? tra i ricavi non imponibili di un certo rilievo ritroviamo i dividendi percepiti da persone giuridiche residenti (in precedenza non imponibili anche i dividendi erogati da società non residenti). Da notare che il pagamento di dividendi a persone fisiche sconta una ritenuta del 5%, quello a favore di persone giuridiche sconta una ritenuta alla fonte a titolo definitivo pari al 10%. In relazione ai costi non deducibili, il principio base contenuto nella nuova legge è quello relativo all´inerenza: sono cioè deducibili solo i costi sostenuti per la realizzazione di ricavi imponibili. La legge elenca una serie di costi interamente o parzialmente indeducibili:


   DESCRIZIONE COSTI    DEDUCIBILITA´
Costi per sponsorizzazioni e attività di mecenatismo Nel limite del 5% dell´utile
Imposte sui redditi Non deducibili
Penalità, sanzioni, interessi per ritardati versamenti Non deducibili, compresi quelli derivanti da rapporti commerciali con soggetti non residenti
Spese di trasferta per i dipendenti Sì, se inferiore a 2,5 volte quella stabilita per i dipendenti pubblici
Beni perduti o degradati ed IVA afferente Non deducibili
Costi sostenuti a favore di soci Non deducibili ad esclusione delle vendite di beni e servizi effettuate a valore di mercato
Svalutazioni su partecipazioni Non deducibili fino a loro realizzazione
Spese di rappresentanza Nel limite del 2% dell´utile
Spese per servizi Deducibili solo in presenza di contratti scritti e nel caso in cui il beneficiario possa giustificare l´eccessiva necessità della prestazione
Accantonamenti alla riserva legale Nel limite del 5% dell´utile fino al raggiungimento del 20% del valore del capitale sociale


Un discorso a parte meritano interessi passivi e perdite su cambi (realizzate). Gli interessi passivi sono deducibili solo se il rapporto debiti da finanziamento/capitale proprio è inferiore a uno. Nel caso in cui questo rapporto sia superiore ad uno gli interessi passivi sono deducibili nel limite del valore degli interessi attivi + 10% degli altri ricavi. La quota interessi non dedotta può essere riportata negli esercizi successivi fino a deduzione integrale della stessa; le perdite su cambi che eccedono gli utili su cambi sono deducibili esattamente con le stesse regole previste per gli interessi passivi (per questa fattispecie, la legge prevede un approfondimento nelle norme di applicazione che verranno pubblicate entro il 31 luglio). Passiamo agli ammortamenti. Viene introdotta finalmente la possibilità di applicare il regime di ammortamento accellerato senza la preventiva autorizzazione degli organismi fiscali. La possibilità è limitata alle attrezzature tecnologiche, ovvero macchinari, installazioni, computers e periferiche acquistate dopo il 1° luglio 2002. Ricordiamo che per ammortamento accellerato il sistema fiscale romeno intende la possibilitaà di spesare il 50% del valore del bene acquistato, nel primo anno. Le società che non hanno optato per l´ammortamento accellerato, che non usufruiscono delle agevolazioni previste per la tassazione dell´utile relativo alle esportazioni e che hanno investito in beni ammortizzabili, possono dedurre una quota supplementare di ammortamento pari al 20% del valore di acquisto. Altre precisazioni riguardano il leasing (per cui viene confermata la deducibilità della sola quota di ammortamento in capo al beneficiario per il leasing finanziario, metre per il leasing operativo è deducibile il canone), il regime delle perdite (le perdite d´esercizio sono riportabili per 5 anni; non è invece recuperabile la perdita nel caso in cui la società sia oggetto di fusione o scissione), e i redditi da immobili (viene disciplinata la tassazione delle persone giuridiche - non fisiche- non residenti che conseguano redditi derivanti da cessione immobili (plusvalenze, affitti e simili). Le imposte su redditi da immobili si ottengono applicando l´aliquota ordinaria del 25% e allo stesso modo sono tassate le cessioni di azioni o quote societarie nel caso in cui l´attivo della società ceduta è costituito in via principale da beni immobili. Inoltre queste cessioni, se l´acquirente è un non residente, possono avvenire solamente se la società ceduta non ha debiti verso lo stato relativi ad imposte sui redditi o dividendi. Questo status di contribuente solvente deve essere preventivamente certificato dagli organismi fiscali competenti. Infine, occorre prestare attenzione al fatto che la L. 414/2002 abroga alcune facilitazioni, tra cui: 1) quelle per le piccole e medie imprese (legge n. 133/99); l´utile reinvestito, precedentemente escluso dalla tassazione, non gode più di tale agevolazione; inoltre, viene eliminato lo sconto fiscale (pari al 20%) concesso alle aziende che creavano nuovi posti di lavoro; 2) quelle per le micro imprese (Ordinanza Governativa n. 24/2001); anche in questo caso sono stati tolti gli sconti fiscali per le aziende che investono in beni ammortizzabili e per quelle che creano nuovi posti di lavoro; rimane invece in vigore la tassazione di queste imprese attraverso l´applicazione dell´aliquota pari all´1,5% al totale ricavi; 3) quelle relative all´utile reinvestito; infatti con l´abrogazione dell´Ordinanza n. 70/1994 e nulla disponendo la legge 414, è da intendersi eliminato lo sconto fiscale pari al 50% riservato alle aziende che destinavano l´utile d´esercizio ad investimenti in beni ammortizzabili, materiali o immateriali.




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